Art. 20. Disciplina transitoria 1. Gli operatori del settore dei servizi sono vincolati al rispetto degli standard di qualita' decorsi sei mesi dalla pubblicazione delle deliberazioni della giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4. 2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, si applicano integralmente le disposizioni in materia di vincolativita', rispetto e conseguenze per il mancato rispetto degli standard di qualita' di cui agli articoli 6, 7 e 9. A decorrere dal medesimo termine gli enti locali, il Garante e l'Osservatorio esercitano le proprie funzioni in ordine al monitoraggio ed al controllo sul rispetto degli standard ed all'adozione delle conseguenti determinazioni.