Art. 20.
                       Disciplina transitoria
    1.  Gli  operatori  del  settore  dei  servizi  sono vincolati al
rispetto   degli   standard   di  qualita'  decorsi  sei  mesi  dalla
pubblicazione  delle deliberazioni della giunta regionale di cui agli
articoli 3 e 4.
    2.  A  decorrere  dal  termine  di  cui  al comma 1, si applicano
integralmente  le disposizioni in materia di vincolativita', rispetto
e  conseguenze  per il mancato rispetto degli standard di qualita' di
cui agli articoli 6, 7 e 9. A decorrere dal medesimo termine gli enti
locali, il Garante e l'Osservatorio esercitano le proprie funzioni in
ordine al monitoraggio ed al controllo sul rispetto degli standard ed
all'adozione delle conseguenti determinazioni.