Art. 21. Aggiornamento e revisione 1. Le deliberazioni della giunta regionale di cui agli articoli 3 e 4 sono periodicamente soggette ad aggiornamento e revisione, tenuto conto delle risultanze delle iniziali fasi applicative nonche' del confronto con gli enti locali, gli operatori e gli utenti al fine di soddisfare gli obiettivi a cui si informa il presente regolamento. 2. Gli operatori e gli utenti che intendano promuovere aggiornamento o revisione degli indicatori definiti dalle deliberazioni della giunta regionale di cui all'Art. 3 possono inoltrare, anche formulando puntuali proposte di modifica, apposita segnalazione al Garante, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni e a seguito delle dovute istruttorie, trasmette le eventuali indicazioni per l'aggiornamento e la revisione alla giunta regionale. Il presente regolamento regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda. Milano, 3 aprile 2007 FORMIGONI Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/366 del 27 marzo 2007. (Omissis).