Art. 21.
                      Aggiornamento e revisione
    1. Le deliberazioni della giunta regionale di cui agli articoli 3
e 4 sono periodicamente soggette ad aggiornamento e revisione, tenuto
conto  delle  risultanze  delle iniziali fasi applicative nonche' del
confronto  con gli enti locali, gli operatori e gli utenti al fine di
soddisfare gli obiettivi a cui si informa il presente regolamento.
    2.   Gli   operatori   e  gli  utenti  che  intendano  promuovere
aggiornamento   o   revisione   degli   indicatori   definiti   dalle
deliberazioni  della  giunta  regionale  di  cui  all'Art.  3 possono
inoltrare,  anche  formulando puntuali proposte di modifica, apposita
segnalazione  al  Garante,  il  quale,  nell'esercizio  delle proprie
funzioni e a seguito delle dovute istruttorie, trasmette le eventuali
indicazioni per l'aggiornamento e la revisione alla giunta regionale.
    Il  presente  regolamento  regionale e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione lombarda.
      Milano, 3 aprile 2007
                              FORMIGONI
Approvata  con  deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/366 del
27 marzo 2007. (Omissis).