Art. 41.

                     Contributo di solidarieta'



   1.   La   Regione,   in  riconoscimento  del  servizio  reso  alla
collettivita',  concede  contributi ordinari annui, da destinare allo
svolgimento   del   servizio,   alle   associazioni   che  forniscono
gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati.
   2.  Le modalita' di erogazione e di rendicontazione del contributo
sono determinate con deliberazione della giunta regionale.