Art. 41. Contributo di solidarieta' 1. La Regione, in riconoscimento del servizio reso alla collettivita', concede contributi ordinari annui, da destinare allo svolgimento del servizio, alle associazioni che forniscono gratuitamente ai non vedenti cani guida appositamente addestrati. 2. Le modalita' di erogazione e di rendicontazione del contributo sono determinate con deliberazione della giunta regionale.