Art. 30. Rinvio 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale n. 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 17 marzo 2000, n. 26).