Art. 30.
                               Rinvio

   1.  Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale n.
17  marzo  2000,  n.  26  (riordino  della  legislazione regionale in
materia  di  organizzazione e personale) ed alla legge regionale n. 5
agosto  2003,  n.  44  (ordinamento della dirigenza e della struttura
operativa  della  Regione. Modifiche alla legge regionale n. 17 marzo
2000, n. 26).