Art. 38 
 
          Commissione regionale per la tutela degli animali 
 
    1. E' istituita la Commissione  regionale  per  la  tutela  degli
animali, con  compiti  consultivi  sull'applicazione  della  presente
legge e sull'individuazione di strumenti per la tutela del  benessere
degli animali di seguito denominata «commissione». 
    2. La commissione e' composta da: 
      a) l'assessore regionale per il  diritto  alla  salute,  o  suo
delegato, che la presiede; 
      b)  un  funzionario  della  struttura  della  Giunta  regionale
competente in materia di sanita' pubblica veterinaria; 
      c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende  USL
individuati dalla struttura  della  Giunta  regionale  competente  in
materia di sanita' pubblica veterinaria; 
      d) un veterinario designato dalla federazione  regionale  degli
ordini dei medici veterinari; 
      e) un rappresentante della  facolta'  di  medicina  veterinaria
delle universita' degli studi aventi sede in Toscana; 
      f) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Regioni Toscana e Lazio; 
      g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza  scopo
di lucro  ed  imprese  sociali,  riconosciute  ed  iscritte  in  albi
istituiti con leggi  regionali,  aventi  finalita'  di  protezione  e
difesa degli animali; 
      h) un rappresentante dei  comuni  ed  un  rappresentante  delle
province, designati dal Consiglio delle autonomie locali; 
      i)  un  dirigente  della  struttura  della   Giunta   regionale
competente in materia di tutela della fauna. 
    3.  I  membri  della  commissione  sono  individuati  secondo  le
procedure definite nel regolamento di cui all'art. 41. 
    4.  La  commissione  e'  nominata  dal  Presidente  della  Giunta
regionale e dura in carica cinque anni. La  commissione  approva  con
proprio regolamento l'articolazione interna. 
    5. La commissione istituita ai sensi  dell'art.  14  della  legge
regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la  gestione  dell'anagrafe
del cane, la tutela degli animali d'affezione e  la  prevenzione  del
randagismo), denominata Commissione regionale affari  animali,  cessa
le proprie funzioni con l'insediamento della commissione  di  cui  al
presente articolo. 
    6. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito, fatti
salvi i rimborsi spese per i soggetti di cui al comma 2, lettera  g),
determinati con deliberazione della Giunta regionale.