Art. 38 Commissione regionale per la tutela degli animali 1. E' istituita la Commissione regionale per la tutela degli animali, con compiti consultivi sull'applicazione della presente legge e sull'individuazione di strumenti per la tutela del benessere degli animali di seguito denominata «commissione». 2. La commissione e' composta da: a) l'assessore regionale per il diritto alla salute, o suo delegato, che la presiede; b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di sanita' pubblica veterinaria; c) tre rappresentanti dei servizi veterinari delle aziende USL individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sanita' pubblica veterinaria; d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari; e) un rappresentante della facolta' di medicina veterinaria delle universita' degli studi aventi sede in Toscana; f) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio; g) cinque rappresentanti designati da associazioni senza scopo di lucro ed imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalita' di protezione e difesa degli animali; h) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province, designati dal Consiglio delle autonomie locali; i) un dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di tutela della fauna. 3. I membri della commissione sono individuati secondo le procedure definite nel regolamento di cui all'art. 41. 4. La commissione e' nominata dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La commissione approva con proprio regolamento l'articolazione interna. 5. La commissione istituita ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo), denominata Commissione regionale affari animali, cessa le proprie funzioni con l'insediamento della commissione di cui al presente articolo. 6. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese per i soggetti di cui al comma 2, lettera g), determinati con deliberazione della Giunta regionale.