Art. 27. Strumenti di intervento finanziario 1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente titolo possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finanziari: a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attivita'; b) contributi in conto corrente: consistono nell'erogazione di contributi alle comunita' montane che si avvalgono delle imprese agricole per realizzare i lavori previsti all'art. 26, comma 3, lettera c), numero 3); c) premi e aiuti: consistono in contributi finanziari, una tantum o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari; d) indennita' anche a valenza compensativa: consistono in aiuti finanziari corrisposti periodicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali per compensare gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione dell'impresa e supportare la permanenza in detti territori, o alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito; e) fondi di rotazione: consistono, con specifico riferimento alle finalita' di cui all'art. 28, nell'erogazione di prestiti a rimborso per investimenti aziendali; f) contributi in conto abbattimento interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso gli istituti di credito che si convenzionino a tale fine con la Regione; g) garanzie: consistono nella prestazione di aiuti a favore di consorzi fidi e cooperative di garanzia, al fine della costituzione di fondi di garanzia e di fondi rischio utili a integrare, presso il sistema bancario, le garanzie offerte dai soci per prestiti a medio e lungo termine. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettere f) e g), la Regione disciplina, in particolare, i propri rapporti con il sistema creditizio e bancario, attraverso la stipula di convenzioni che abilitano gli enti sottoscrittori a operare in relazione alle misure volte ad assicurare: a) la costanza e la consistenza dei flussi di credito; b) le entita' creditizie necessarie a garantire l'attuazione di specifici programmi; c) la tempestivita' nella erogazione dei finanziamenti; d) la semplificazione delle procedure istruttorie di pertinenza degli enti creditizi e la uniformazione di queste, se possibile, alle corrispondenti procedure regionali; e) le modalita' per il riscatto anticipato dei prestiti e dei mutui; f) la possibilita' di fruire del sistema creditizio al fine di accedere ad anticipazioni sugli aiuti, provvidenze e sostegni previsti da disposizioni comunitarie, dalla politica agricola comunitaria e dal fondo nazionale di solidarieta' in agricoltura; g) la copertura finanziaria necessaria ad attivare con la massima tempestivita' e anche in forma di anticipazione, sulla scorta dei riparti approvati, i processi di attribuzione finanziaria da fondi di rotazione attivati sia in sede nazionale che regionale; h) la disciplina dell'istituto delle garanzie cui possono concorrere interventi regionali di supporto; i) la definizione di norme attuative concernenti le operazioni di factoring; l) la disciplina dei meccanismi e delle procedure di controllo, registrazione e rimborso agli enti creditizi delle quote di concorso nel pagamento degli interessi.