Art. 27.
Strumenti di intervento finanziario
1. Gli interventi e le iniziative previste dal presente titolo
possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finanziari:
a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di
contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, a
iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta
della Regione a iniziative o attivita';
b) contributi in conto corrente: consistono nell'erogazione di
contributi alle comunita' montane che si avvalgono delle imprese
agricole per realizzare i lavori previsti all'art. 26, comma 3,
lettera c), numero 3);
c) premi e aiuti: consistono in contributi finanziari, una tantum
o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o
in relazione all'adesione a specifici disciplinari;
d) indennita' anche a valenza compensativa: consistono in aiuti
finanziari corrisposti periodicamente alle aziende agricole che
operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali
per compensare gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla
collocazione dell'impresa e supportare la permanenza in detti
territori, o alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche
di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il
mancato reddito;
e) fondi di rotazione: consistono, con specifico riferimento alle
finalita' di cui all'art. 28, nell'erogazione di prestiti a rimborso
per investimenti aziendali;
f) contributi in conto abbattimento interessi: consistono nel
concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine
ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso gli istituti
di credito che si convenzionino a tale fine con la Regione;
g) garanzie: consistono nella prestazione di aiuti a favore di
consorzi fidi e cooperative di garanzia, al fine della costituzione
di fondi di garanzia e di fondi rischio utili a integrare, presso il
sistema bancario, le garanzie offerte dai soci per prestiti a medio e
lungo termine.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettere f) e g), la Regione
disciplina, in particolare, i propri rapporti con il sistema
creditizio e bancario, attraverso la stipula di convenzioni che
abilitano gli enti sottoscrittori a operare in relazione alle misure
volte ad assicurare:
a) la costanza e la consistenza dei flussi di credito;
b) le entita' creditizie necessarie a garantire l'attuazione di
specifici programmi;
c) la tempestivita' nella erogazione dei finanziamenti;
d) la semplificazione delle procedure istruttorie di pertinenza
degli enti creditizi e la uniformazione di queste, se possibile, alle
corrispondenti procedure regionali;
e) le modalita' per il riscatto anticipato dei prestiti e dei
mutui;
f) la possibilita' di fruire del sistema creditizio al fine di
accedere ad anticipazioni sugli aiuti, provvidenze e sostegni
previsti da disposizioni comunitarie, dalla politica agricola
comunitaria e dal fondo nazionale di solidarieta' in agricoltura;
g) la copertura finanziaria necessaria ad attivare con la massima
tempestivita' e anche in forma di anticipazione, sulla scorta dei
riparti approvati, i processi di attribuzione finanziaria da fondi di
rotazione attivati sia in sede nazionale che regionale;
h) la disciplina dell'istituto delle garanzie cui possono
concorrere interventi regionali di supporto;
i) la definizione di norme attuative concernenti le operazioni di
factoring;
l) la disciplina dei meccanismi e delle procedure di controllo,
registrazione e rimborso agli enti creditizi delle quote di concorso
nel pagamento degli interessi.