Art. 27.

                 Strumenti di intervento finanziario



   1.  Gli  interventi  e  le iniziative previste dal presente titolo
possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finanziari:
    a)  contributi  in  conto capitale: consistono nell'erogazione di
contributi  concorrenti  alla  copertura  di spese di investimento, a
iniziative  di  capitalizzazione  o alla partecipazione anche diretta
della Regione a iniziative o attivita';
    b)  contributi  in  conto corrente: consistono nell'erogazione di
contributi  alle  comunita'  montane  che  si avvalgono delle imprese
agricole  per  realizzare  i  lavori  previsti  all'art. 26, comma 3,
lettera c), numero 3);
    c) premi e aiuti: consistono in contributi finanziari, una tantum
o  periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o
in relazione all'adesione a specifici disciplinari;
    d)  indennita'  anche a valenza compensativa: consistono in aiuti
finanziari  corrisposti  periodicamente  alle  aziende  agricole  che
operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali
per  compensare gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla
collocazione   dell'impresa  e  supportare  la  permanenza  in  detti
territori, o alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche
di  produzione  ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il
mancato reddito;
    e) fondi di rotazione: consistono, con specifico riferimento alle
finalita'  di cui all'art. 28, nell'erogazione di prestiti a rimborso
per investimenti aziendali;
    f)  contributi  in  conto  abbattimento interessi: consistono nel
concorso  negli  interessi  su  finanziamenti a medio e lungo termine
ottenuti  dalle aziende agricole per investimenti presso gli istituti
di credito che si convenzionino a tale fine con la Regione;
    g)  garanzie:  consistono  nella prestazione di aiuti a favore di
consorzi  fidi  e cooperative di garanzia, al fine della costituzione
di  fondi di garanzia e di fondi rischio utili a integrare, presso il
sistema bancario, le garanzie offerte dai soci per prestiti a medio e
lungo termine.
   2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettere f) e g), la Regione
disciplina,   in  particolare,  i  propri  rapporti  con  il  sistema
creditizio  e  bancario,  attraverso  la  stipula  di convenzioni che
abilitano  gli enti sottoscrittori a operare in relazione alle misure
volte ad assicurare:
    a) la costanza e la consistenza dei flussi di credito;
    b)  le  entita' creditizie necessarie a garantire l'attuazione di
specifici programmi;
    c) la tempestivita' nella erogazione dei finanziamenti;
    d)  la  semplificazione delle procedure istruttorie di pertinenza
degli enti creditizi e la uniformazione di queste, se possibile, alle
corrispondenti procedure regionali;
    e)  le  modalita'  per  il riscatto anticipato dei prestiti e dei
mutui;
    f)  la  possibilita'  di fruire del sistema creditizio al fine di
accedere   ad  anticipazioni  sugli  aiuti,  provvidenze  e  sostegni
previsti   da   disposizioni  comunitarie,  dalla  politica  agricola
comunitaria e dal fondo nazionale di solidarieta' in agricoltura;
    g) la copertura finanziaria necessaria ad attivare con la massima
tempestivita'  e  anche  in  forma di anticipazione, sulla scorta dei
riparti approvati, i processi di attribuzione finanziaria da fondi di
rotazione attivati sia in sede nazionale che regionale;
    h)   la  disciplina  dell'istituto  delle  garanzie  cui  possono
concorrere interventi regionali di supporto;
    i) la definizione di norme attuative concernenti le operazioni di
factoring;
    l)  la  disciplina dei meccanismi e delle procedure di controllo,
registrazione  e rimborso agli enti creditizi delle quote di concorso
nel pagamento degli interessi.