Art. 28.
Fondo di rotazione nel settore primario
1. E' costituito il fondo di rotazione pluriennale per
l'innovazione tecnologica nel settore primario finalizzato alla
valorizzazione dei prodotti e dei servizi di qualita' immessi sul
mercato, attraverso l'adozione da parte della Giunta regionale di un
programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di
ammodernamento impiantistico aziendale e interaziendale, di
razionalizzazione del parco di meccanizzazione e di adeguamento delle
strutture relative alle fasi di produzione, trasformazione,
condizionamento e commercializzazione delle produzioni agricole,
zootecniche e forestali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le
modalita' per l'attivazione del fondo e le priorita' per
l'assegnazione delle relative risorse.
3. Il fondo esplica le proprie finalita' attraverso la concessione
ad aziende agricole e agroalimentari di produzione, trasformazione e
commercializzazione, anche costituite in forma cooperativa, di
finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro un arco
decennale, con la corresponsione dell'interesse determinato nei
limiti della normativa comunitaria.
4. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla
semestralita' successiva alla data di perfezionamento del contratto
di concessione del finanziamento.
5. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in
annualita' delle somme finanziate confluiscono nella dotazione del
fondo e costituiscono contestuale disponibilita' a impegnare a favore
di ulteriori beneficiari.