Art. 28.

               Fondo di rotazione nel settore primario



   1.   E'   costituito   il   fondo  di  rotazione  pluriennale  per
l'innovazione  tecnologica  nel  settore  primario  finalizzato  alla
valorizzazione  dei  prodotti  e  dei servizi di qualita' immessi sul
mercato,  attraverso l'adozione da parte della Giunta regionale di un
programma  pluriennale  a  sostegno  dei  processi di innovazione, di
ammodernamento   impiantistico   aziendale   e   interaziendale,   di
razionalizzazione del parco di meccanizzazione e di adeguamento delle
strutture   relative   alle   fasi   di  produzione,  trasformazione,
condizionamento  e  commercializzazione  delle  produzioni  agricole,
zootecniche e forestali.
   2.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono definite le
modalita'   per   l'attivazione   del   fondo   e  le  priorita'  per
l'assegnazione delle relative risorse.
   3. Il fondo esplica le proprie finalita' attraverso la concessione
ad  aziende agricole e agroalimentari di produzione, trasformazione e
commercializzazione,   anche  costituite  in  forma  cooperativa,  di
finanziamenti  in  conto  capitale  soggetti a rimborso entro un arco
decennale,  con  la  corresponsione  dell'interesse  determinato  nei
limiti della normativa comunitaria.
   4.   La   restituzione   delle   quote  finanziate  decorre  dalla
semestralita'  successiva  alla data di perfezionamento del contratto
di concessione del finanziamento.
   5.   Le   quote  di  capitale  costituite  dalla  restituzione  in
annualita'  delle  somme  finanziate confluiscono nella dotazione del
fondo e costituiscono contestuale disponibilita' a impegnare a favore
di ulteriori beneficiari.