Art. 29.
Accesso alle misure d'intervento
1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui al
presente titolo sono presentate all'ente competente per materia,
senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi
termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale
in relazione a singole misure.
2. La documentazione presentata a corredo dell'istanza e'
registrata all'anagrafe regionale delle imprese costituita ai sensi
dell'art. 4 e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti al
SIARL per i quali ha valore documentale, nel rispetto della normativa
in materia di riservatezza.
3. Gli enti competenti provvedono a redigere e aggiornare, con
cadenza almeno semestrale e comunque secondo calendario e criteri
definiti con deliberazione della Giunta regionale, le graduatorie
delle istanze ricevute.
4. Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di
cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali
a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le
procedure unificate per la presentazione delle richieste di
contributo e le rendicontazioni.
5. Le istanze presentate mantengono validita' per ventiquattro
mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il
finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento
determinata con deliberazione della Giunta regionale.
6. La documentazione presentata per l'accesso a una misura di
intervento e' accolta anche in forma autocertificativa nei casi e con
le modalita' previsti dalla vigente normativa e si intende
validamente presentata anche a corredo di altre istanze promosse
presso il medesimo ente, nonche' presso gli enti che aderiscono
all'anagrafe delle imprese. L'aggiornamento della documentazione
soggetta a scadenza temporale e' richiesto dall'ente competente
contestualmente all'ammissione a finanziamento dell'istanza; la
mancata integrazione della documentazione entro il termine stabilito
dagli uffici competenti e comunicato con lettera raccomandata
comporta, fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto
dell'istanza.
7. L'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e
fisse, nonche' la realizzazione di strutture aziendali, avvenuti
successivamente alla presentazione della richiesta di contributo e
nelle more di adozione dell'atto formale di accoglimento da parte
dell'amministrazione competente, non precludono la concessione dei
contributi, non costituendo comunque impegno al finanziamento da
parte dell'amministrazione, ne' diritto a precedenze o priorita'.