Art. 29.

                  Accesso alle misure d'intervento



   1.  Le  richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui al
presente  titolo  sono  presentate  all'ente  competente per materia,
senza  vincoli  riguardo  al  periodo  di  presentazione, fatti salvi
termini  specifici  definiti con deliberazione della Giunta regionale
in relazione a singole misure.
   2.   La   documentazione  presentata  a  corredo  dell'istanza  e'
registrata  all'anagrafe  regionale delle imprese costituita ai sensi
dell'art.  4 e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti al
SIARL per i quali ha valore documentale, nel rispetto della normativa
in materia di riservatezza.
   3.  Gli  enti  competenti  provvedono a redigere e aggiornare, con
cadenza  almeno  semestrale  e  comunque secondo calendario e criteri
definiti  con  deliberazione  della  Giunta regionale, le graduatorie
delle istanze ricevute.
   4.  Al  fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di
cui  al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali
a  cui  sono  conferite  funzioni,  definisce  la  modulistica  e  le
procedure   unificate   per   la  presentazione  delle  richieste  di
contributo e le rendicontazioni.
   5.  Le  istanze  presentate  mantengono validita' per ventiquattro
mesi,  anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il
finanziamento,  fatta  salva  specifica  interruzione di procedimento
determinata con deliberazione della Giunta regionale.
   6.  La  documentazione  presentata  per  l'accesso a una misura di
intervento e' accolta anche in forma autocertificativa nei casi e con
le   modalita'   previsti   dalla  vigente  normativa  e  si  intende
validamente  presentata  anche  a  corredo  di altre istanze promosse
presso  il  medesimo  ente,  nonche'  presso  gli enti che aderiscono
all'anagrafe  delle  imprese.  L'aggiornamento  della  documentazione
soggetta  a  scadenza  temporale  e'  richiesto  dall'ente competente
contestualmente   all'ammissione  a  finanziamento  dell'istanza;  la
mancata  integrazione della documentazione entro il termine stabilito
dagli   uffici  competenti  e  comunicato  con  lettera  raccomandata
comporta,  fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto
dell'istanza.
   7.  L'acquisto  di  bestiame,  macchine  e  attrezzature, mobili e
fisse,  nonche'  la  realizzazione  di  strutture aziendali, avvenuti
successivamente  alla  presentazione  della richiesta di contributo e
nelle  more  di  adozione  dell'atto formale di accoglimento da parte
dell'amministrazione  competente,  non  precludono la concessione dei
contributi,  non  costituendo  comunque  impegno  al finanziamento da
parte dell'amministrazione, ne' diritto a precedenze o priorita'.