Art. 29. Accesso alle misure d'intervento 1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui al presente titolo sono presentate all'ente competente per materia, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale in relazione a singole misure. 2. La documentazione presentata a corredo dell'istanza e' registrata all'anagrafe regionale delle imprese costituita ai sensi dell'art. 4 e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti al SIARL per i quali ha valore documentale, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza. 3. Gli enti competenti provvedono a redigere e aggiornare, con cadenza almeno semestrale e comunque secondo calendario e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, le graduatorie delle istanze ricevute. 4. Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo la Regione, di concerto con gli enti locali a cui sono conferite funzioni, definisce la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo e le rendicontazioni. 5. Le istanze presentate mantengono validita' per ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale. 6. La documentazione presentata per l'accesso a una misura di intervento e' accolta anche in forma autocertificativa nei casi e con le modalita' previsti dalla vigente normativa e si intende validamente presentata anche a corredo di altre istanze promosse presso il medesimo ente, nonche' presso gli enti che aderiscono all'anagrafe delle imprese. L'aggiornamento della documentazione soggetta a scadenza temporale e' richiesto dall'ente competente contestualmente all'ammissione a finanziamento dell'istanza; la mancata integrazione della documentazione entro il termine stabilito dagli uffici competenti e comunicato con lettera raccomandata comporta, fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto dell'istanza. 7. L'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, nonche' la realizzazione di strutture aziendali, avvenuti successivamente alla presentazione della richiesta di contributo e nelle more di adozione dell'atto formale di accoglimento da parte dell'amministrazione competente, non precludono la concessione dei contributi, non costituendo comunque impegno al finanziamento da parte dell'amministrazione, ne' diritto a precedenze o priorita'.