Art. 30.
Erogazione dei contributi
1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti
specifici, possono essere concessi acconti sino all'80 per cento dei
contributi di cui al presente titolo, previa richiesta supportata da
idonea garanzia fidejussoria.
2. Possono essere altresi' erogati acconti su stati di avanzamento
dei lavori, a partire dalla rendicontazione di un importo pari o
superiore al 50 per cento dell'investimento.
3. Il saldo dell'importo finanziato avviene ad avvenuto
completamento dell'iniziativa ammessa a contributo, previo
accertamento delle spese sostenute risultanti da analitica
rendicontazione ed entro data certa stabilita nel provvedimento di
concessione.