Art. 30.

                      Erogazione dei contributi



   1.  Ove  non  sia  diversamente  previsto da leggi o provvedimenti
specifici,  possono essere concessi acconti sino all'80 per cento dei
contributi  di cui al presente titolo, previa richiesta supportata da
idonea garanzia fidejussoria.
   2. Possono essere altresi' erogati acconti su stati di avanzamento
dei  lavori,  a  partire  dalla  rendicontazione di un importo pari o
superiore al 50 per cento dell'investimento.
   3.   Il   saldo   dell'importo   finanziato  avviene  ad  avvenuto
completamento    dell'iniziativa   ammessa   a   contributo,   previo
accertamento   delle   spese   sostenute   risultanti   da  analitica
rendicontazione  ed  entro  data certa stabilita nel provvedimento di
concessione.