Art. 31.

                               Revoca



   1.  L'ente  competente  revoca  le  agevolazioni  e  i  contributi
finanziari concessi se:
    a)  gli  interventi  finanziati  non  sono  stati  effettuati nei
termini stabiliti;
    b)  le  agevolazioni finanziarie non sono state utilizzate per le
finalita'  per  le  quali  sono state concesse, salvi i casi di forza
maggiore o quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di
destinazione;
    c)  sono  state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre
in   errore   la   amministrazione   rispetto  alla  concessione  del
contributo;
    d)   negli   altri   casi  previsti  dalle  leggi  e  dagli  atti
amministrativi  che  disciplinano le modalita' e le condizioni per la
concessione dei contributi.
   2.  La  revoca  comporta  l'obbligo  di  restituzione  delle somme
percepite,  comprensive  degli  interessi.  Con  il  provvedimento di
revoca  sono  fissate  le  eventuali  rateizzazioni  concesse  per la
restituzione della somma.