Art. 31. Revoca 1. L'ente competente revoca le agevolazioni e i contributi finanziari concessi se: a) gli interventi finanziati non sono stati effettuati nei termini stabiliti; b) le agevolazioni finanziarie non sono state utilizzate per le finalita' per le quali sono state concesse, salvi i casi di forza maggiore o quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione; c) sono state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore la amministrazione rispetto alla concessione del contributo; d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi che disciplinano le modalita' e le condizioni per la concessione dei contributi. 2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, comprensive degli interessi. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.