Art. 31.
Revoca
1. L'ente competente revoca le agevolazioni e i contributi
finanziari concessi se:
a) gli interventi finanziati non sono stati effettuati nei
termini stabiliti;
b) le agevolazioni finanziarie non sono state utilizzate per le
finalita' per le quali sono state concesse, salvi i casi di forza
maggiore o quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di
destinazione;
c) sono state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre
in errore la amministrazione rispetto alla concessione del
contributo;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti
amministrativi che disciplinano le modalita' e le condizioni per la
concessione dei contributi.
2. La revoca comporta l'obbligo di restituzione delle somme
percepite, comprensive degli interessi. Con il provvedimento di
revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la
restituzione della somma.