Art. 40 
 
                           Canone moderato 
                (Art. 8, legge regionale n. 27/2007) 
 
    1. Nelle ipotesi di cui  all'art.  28,  comma  3,  il  canone  e'
determinato nel piano economico-finanziario presentato  dal  soggetto
attuatore, in funzione dell'unita' abitativa  e  in  misura  tale  da
coprire,  congiuntamente  al  contributo  pubblico,  gli   oneri   di
realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i costi  di  gestione
delle unita' abitative. 
    2. Il valore annuo del  canone  moderato,  comunque  inferiore  a
quello  di  mercato  ed  articolato  in   funzione   dei   costi   di
realizzazione, non puo' essere superiore al 5 per cento del costo  di
realizzazione al metro quadrato per  la  superficie  dell'abitazione,
come definita dalla Giunta regionale. Il costo  di  realizzazione  e'
dato dal costo dell'intervento edilizio, riconosciuto sulla base  dei
costi standard definiti dalla  Giunta  regionale,  sommato  al  costo
dell'area o al costo di acquisto dell'immobile. La  Giunta  regionale
puo' individuare, in riferimento all'articolazione  territoriale  dei
valori di mercato, i limiti massimi di oscillazione  dei  valori  del
canone moderato da applicare. 
    3. La durata del contratto relativo  alla  locazione  dell'unita'
abitativa a canone moderato non puo' essere inferiore a quattro anni,
decorsi i quali i contratti possono essere rinnovati per  un  periodo
di quattro anni. L'importo del canone e' adeguato  annualmente  nella
misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT  dei  prezzi  generali  al
consumo. 
    4. Possono accedere agli  alloggi  a  canone  moderato  i  nuclei
familiari con ISEE-ERP,  determinato  a  norma  dell'allegato  1  del
regolamento regionale n. 1/2004, non superiore a 40.000,00 euro. 
    5. Per le unita' abitative a canone moderato gia' realizzate alla
data del 1° gennaio 2009 e' facolta' del soggetto attuatore: 
      a) tenere ferma la disciplina relativa ai canoni  di  locazione
di cui al regolamento regionale n. 1/2004 o determinare i  canoni  ai
sensi del presente articolo; 
      b) procedere alle  assegnazioni  secondo  le  disposizioni  del
regolamento regionale n. 1/2004 o secondo le  disposizioni  dell'art.
28. Se il comune non aderisce alla convenzione di  cui  all'art.  28,
comma 3,  entro  sessanta  giorni,  il  soggetto  attuatore  provvede
direttamente. 
    6.  Nell'ipotesi  di  espletamento  con  esito   negativo   delle
procedure per l'individuazione dei destinatari, le  unita'  abitative
possono essere locate in deroga ai requisiti economici e ad un canone
determinato  tenendo  conto  dell'andamento  del  mercato   e   delle
condizioni economiche dell'inquilino.