Art. 40 Canone moderato (Art. 8, legge regionale n. 27/2007) 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 28, comma 3, il canone e' determinato nel piano economico-finanziario presentato dal soggetto attuatore, in funzione dell'unita' abitativa e in misura tale da coprire, congiuntamente al contributo pubblico, gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i costi di gestione delle unita' abitative. 2. Il valore annuo del canone moderato, comunque inferiore a quello di mercato ed articolato in funzione dei costi di realizzazione, non puo' essere superiore al 5 per cento del costo di realizzazione al metro quadrato per la superficie dell'abitazione, come definita dalla Giunta regionale. Il costo di realizzazione e' dato dal costo dell'intervento edilizio, riconosciuto sulla base dei costi standard definiti dalla Giunta regionale, sommato al costo dell'area o al costo di acquisto dell'immobile. La Giunta regionale puo' individuare, in riferimento all'articolazione territoriale dei valori di mercato, i limiti massimi di oscillazione dei valori del canone moderato da applicare. 3. La durata del contratto relativo alla locazione dell'unita' abitativa a canone moderato non puo' essere inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti possono essere rinnovati per un periodo di quattro anni. L'importo del canone e' adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo. 4. Possono accedere agli alloggi a canone moderato i nuclei familiari con ISEE-ERP, determinato a norma dell'allegato 1 del regolamento regionale n. 1/2004, non superiore a 40.000,00 euro. 5. Per le unita' abitative a canone moderato gia' realizzate alla data del 1° gennaio 2009 e' facolta' del soggetto attuatore: a) tenere ferma la disciplina relativa ai canoni di locazione di cui al regolamento regionale n. 1/2004 o determinare i canoni ai sensi del presente articolo; b) procedere alle assegnazioni secondo le disposizioni del regolamento regionale n. 1/2004 o secondo le disposizioni dell'art. 28. Se il comune non aderisce alla convenzione di cui all'art. 28, comma 3, entro sessanta giorni, il soggetto attuatore provvede direttamente. 6. Nell'ipotesi di espletamento con esito negativo delle procedure per l'individuazione dei destinatari, le unita' abitative possono essere locate in deroga ai requisiti economici e ad un canone determinato tenendo conto dell'andamento del mercato e delle condizioni economiche dell'inquilino.