Art. 41 
 
                         Locazione studenti 
          (Art. 1, commi 4 e 5, legge regionale n. 40/2004) 
 
    1. Per far fronte ad esigenze di permanenza temporanea per motivi
di frequenza di studenti, provenienti da  altro  comune,  iscritti  a
corsi universitari e post universitari, comunque denominati,  possono
essere realizzate strutture alloggiative da assegnare in locazione. 
    2. Le strutture di cui al comma 1 possono  essere  realizzate  da
universita', cooperative e loro consorzi, fondazioni o altri soggetti
a seguito di partecipazione  ad  apposito  bando  della  Regione  che
individua   il   contributo   massimo    concedibile,    la    durata
dell'iniziativa, nonche' il limite massimo dell'ISEE dei fruitori che
non deve superare i 44.000,00 euro, riferito anche alla  famiglia  di
origine. I  realizzatori-gestori  devono  adottare  una  contabilita'
separata  per  ogni  iniziativa  ammessa  al  contributo.  Il   bando
stabilisce inoltre i criteri necessari  per  individuare  l'eventuale
sovracompensazione ad opera del contributo e quindi  la  restituzione
di somme alla Regione.  I  fruitori  delle  strutture  devono  essere
studenti iscritti a corsi di laurea universitaria, master,  dottorati
e corsi di  specializzazione  post  laurea  comunque  denominati.  Il
gestore della struttura  redige  una  graduatoria  delle  domande  di
fruizione in base all'ISEE. Il canone di locazione  e'  stabilito  in
base alle norme vigenti.