Art. 41 Locazione studenti (Art. 1, commi 4 e 5, legge regionale n. 40/2004) 1. Per far fronte ad esigenze di permanenza temporanea per motivi di frequenza di studenti, provenienti da altro comune, iscritti a corsi universitari e post universitari, comunque denominati, possono essere realizzate strutture alloggiative da assegnare in locazione. 2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate da universita', cooperative e loro consorzi, fondazioni o altri soggetti a seguito di partecipazione ad apposito bando della Regione che individua il contributo massimo concedibile, la durata dell'iniziativa, nonche' il limite massimo dell'ISEE dei fruitori che non deve superare i 44.000,00 euro, riferito anche alla famiglia di origine. I realizzatori-gestori devono adottare una contabilita' separata per ogni iniziativa ammessa al contributo. Il bando stabilisce inoltre i criteri necessari per individuare l'eventuale sovracompensazione ad opera del contributo e quindi la restituzione di somme alla Regione. I fruitori delle strutture devono essere studenti iscritti a corsi di laurea universitaria, master, dottorati e corsi di specializzazione post laurea comunque denominati. Il gestore della struttura redige una graduatoria delle domande di fruizione in base all'ISEE. Il canone di locazione e' stabilito in base alle norme vigenti.