Art. 42 Canone convenzionato (Art. 1, legge regionale n. 14/2007) 1. L'intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per favorire l'accesso alla casa a soggetti che sono considerati meritevoli del sostegno pubblico costituisce servizio abitativo nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 12/2005. 2. Fanno parte del sistema regionale di edilizia residenziale pubblica i servizi abitativi a canone convenzionato finalizzati ad aumentare l'offerta di alloggi in affitto; per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono gli alloggi o i posti letto aventi le seguenti caratteristiche: a) destinati a categorie di cittadini che non sono in grado di sostenere i canoni di libero mercato, ovvero che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio; b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato; c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni diverse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di aree o l'accesso a finanziamenti agevolati o la concessione di titoli sociali per il pagamento del canone di affitto secondo le modalita' fissate dalla Giunta regionale.