Art. 42 
 
                        Canone convenzionato 
                (Art. 1, legge regionale n. 14/2007) 
 
    1. L'intervento promosso e attuato da soggetti pubblici o privati
per favorire l'accesso alla casa  a  soggetti  che  sono  considerati
meritevoli  del  sostegno  pubblico  costituisce  servizio  abitativo
nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, anche ai sensi e per
gli effetti della legge regionale n. 12/2005. 
    2. Fanno parte del sistema  regionale  di  edilizia  residenziale
pubblica i servizi abitativi a canone  convenzionato  finalizzati  ad
aumentare l'offerta di alloggi in affitto; per  servizi  abitativi  a
canone convenzionato si intendono gli alloggi o i posti letto  aventi
le seguenti caratteristiche: 
      a) destinati a categorie di cittadini che non sono in grado  di
sostenere i canoni di  libero  mercato,  ovvero  che  hanno  esigenze
abitative di tipo temporaneo collegate a  particolari  condizioni  di
lavoro o di studio; 
      b) i cui canoni sono inferiori a quelli di mercato; 
      c) per la cui realizzazione sono previste agevolazioni  diverse
da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di  aree  o  l'accesso  a
finanziamenti agevolati o la concessione di  titoli  sociali  per  il
pagamento del canone di affitto secondo le  modalita'  fissate  dalla
Giunta regionale.