Art. 43 Modalita' di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato (Art. 2, legge regionale n. 14/2007) 1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalita' di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento e' realizzato e la Regione. 2. La Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri: a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore; b) pubblicita' dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto; c) situazione economica ISEE-ERP, definita con le modalita' e i criteri di cui al regolamento regionale n. 1/2004, non superiore a 40.000,00 euro per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e per ogni altra categoria di beneficiari; d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore a quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i costi di gestione dell'immobile, tenendo conto della redditivita' dell'investimento; il canone annuo non puo' comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata; e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile ad eccezione dei casi in cui e' prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale definisce i limiti a cui devono attenersi i piani finanziari; f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari; g) modalita' di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilita' separata per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi; h) modalita' per l'individuazione di quote di alloggi da riservare, nell'ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie di edilizia residenziale pubblica di cui al regolamento regionale n. 1/2004 o a categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta, nei limiti di cui alla lettera c); i) modalita' di determinazione delle sanzioni contrattuali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito. 3. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonche' al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.