Art. 43 
 
            Modalita' di attuazione dei servizi abitativi 
                       a canone convenzionato 
                (Art. 2, legge regionale n. 14/2007) 
 
    1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso
e  la  gestione  delle  altre  tipologie  di  alloggi   di   edilizia
residenziale pubblica, le modalita' di  attuazione  degli  interventi
relativi  ai  servizi   abitativi   a   canone   convenzionato   sono
disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra  il  soggetto
attuatore, il comune  nel  quale  l'intervento  e'  realizzato  e  la
Regione. 
    2. La Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella  quale
sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le
singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri: 
      a)  individuazione  dei  beneficiari  effettuata  dal  soggetto
attuatore; 
      b) pubblicita' dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei
destinatari degli alloggi o dei posti letto; 
      c) situazione economica ISEE-ERP, definita con le modalita' e i
criteri di cui al regolamento regionale n. 1/2004,  non  superiore  a
40.000,00 euro per i  soggetti  aventi  esigenze  abitative  di  tipo
temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e
per ogni altra categoria di beneficiari; 
      d) determinazione del canone di  locazione,  il  cui  ammontare
deve essere inferiore a quello di mercato  e  coprire  gli  oneri  di
realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' i costi  di  gestione
dell'immobile, tenendo conto della redditivita' dell'investimento; il
canone annuo non puo' comunque essere superiore al 5  per  cento  del
prezzo di cessione fissato a livello  comunale  per  gli  alloggi  in
edilizia residenziale convenzionata; 
      e) durata almeno trentennale della convenzione  rinnovabile  ad
eccezione dei casi in cui e' prevista la locazione  collegata  ad  un
patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale  definisce  i
limiti a cui devono attenersi i piani finanziari; 
      f)  determinazione  di  standard  di  servizio  relativi   alle
caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi,
anche in relazione alle diverse categorie di destinatari; 
      g) modalita' di redazione e di monitoraggio,  effettuato  sulla
base di un apposito sistema informativo  predisposto  dalla  Regione,
ivi  compresa  la  contabilita'   separata   per   la   realizzazione
dell'intervento e l'esercizio del servizio al fine di  verificare  il
risultato   conseguito   dal   soggetto   attuatore   in    relazione
all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi; 
      h) modalita'  per  l'individuazione  di  quote  di  alloggi  da
riservare, nell'ambito del piano economico finanziario, ad un  canone
comunque inferiore  a  quello  di  cui  alla  lettera  d),  a  nuclei
familiari aventi  i  requisiti  economici  per  accedere  alle  altre
tipologie di edilizia residenziale pubblica  di  cui  al  regolamento
regionale  n.  1/2004  o  a  categorie  ritenute  a  livello   locale
meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta,  nei  limiti  di
cui alla lettera c); 
      i) modalita' di determinazione delle sanzioni contrattuali  per
l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione,  anche  in
ragione del vantaggio economico conseguito. 
    3. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive
competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto
adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma
1, nonche' al rispetto degli  standard  di  servizio,  da  parte  dei
soggetti promotori e attuatori.