Art. 55 Modifiche all'art. 7-bis della legge n. 109 del 1994 introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2002 in materia di commissione regionale dei lavori pubblici 1. I commi 15, 16 e 17 dell'art. 7-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono cosi' sostituiti: «15. La commissione regionale e' composta dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal dirigente generale dell'ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall'avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall'Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall'assessore regionale per i lavori pubblici. 16. L'assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della commissione regionale, a cui e' attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 7. 17. Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.».