Art. 55 
 
        Modifiche all'art. 7-bis della legge n. 109 del 1994 
           introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2002 
       in materia di commissione regionale dei lavori pubblici 
 
    1. I commi 15, 16 e 17 dell'art. 7-bis della  legge  11  febbraio
1994, n. 109 come introdotto dall'art.  5  della  legge  regionale  2
agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono cosi'
sostituiti: 
    «15. La commissione regionale e' composta dal dirigente  generale
del  dipartimento  regionale  dei  lavori  pubblici,  dal   dirigente
generale dell'ispettorato  regionale  tecnico  dei  lavori  pubblici,
dall'avvocato  generale  della  Regione  o  da   un   suo   delegato,
dall'Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio  e  da
sei consulenti tecnico-giuridici  nominati  dall'assessore  regionale
per i lavori pubblici. 
    16. L'assessore  regionale  per  i  lavori  pubblici  designa  il
presidente tra i componenti della commissione  regionale,  a  cui  e'
attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalita' di
cui al comma 7 dell'art. 7. 
    17. Le funzioni di segretario della  commissione  regionale  sono
svolte da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei  lavori
pubblici.».