Art. 56 
 
                    Modifiche agli articoli 1 e 4 
                della legge regionale n. 15 del 2005 
            in materia di concessioni demaniali marittime 
 
    1. Al primo  capoverso  del  comma  3  dell'art.  1  della  legge
regionale 29 novembre 2005, n. 15, dopo la  parola  «concessioni»  e'
soppressa la parola «quadriennali» e le parole  «sono  alla  scadenza
rinnovate»  sono  sostituite  dalle  parole   «sono   alla   scadenza
tacitamente rinnovate». 
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29  novembre
2005, n. 15, e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   trovano
applicazione con riferimento alle aree gia' detenute  in  concessione
al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attivita'
di programmazione le amministrazioni competenti devono  tenere  conto
delle concessioni esistenti al momento di  entrata  in  vigore  della
presente legge.».