Art. 56 Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 15 del 2005 in materia di concessioni demaniali marittime 1. Al primo capoverso del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, dopo la parola «concessioni» e' soppressa la parola «quadriennali» e le parole «sono alla scadenza rinnovate» sono sostituite dalle parole «sono alla scadenza tacitamente rinnovate». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree gia' detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attivita' di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.».