Art. 57 Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 1. All'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 25 luglio 2007.».