Art. 57 
 
        Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 
 
    1. All'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi  in  regime  di
aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti
dal regolamento (CE) n. 875/2007  della  commissione  del  24  luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  193
del 25 luglio 2007.».