Art. 58 
 
                        Modifica all'art. 14 
             della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 
 
    1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 23 maggio  1991,
n. 36, le parole «cinque anni» sono sostituite con  le  parole  «otto
anni».