Art. 59 Modifiche agli articoli 11, 13 e 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi comunitari e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti e dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000/2006 e nei programmi operativi di attuazione dei regolamenti dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013.». 2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono sostituiti dai seguenti: «2. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti o macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purche' la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra in questa definizione. Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento puo' essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente. 3. Gli aiuti possono essere concessi qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorita' responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilita' stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. In caso di aiuti ad hoc, l'autorita' competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della commissione. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. 4. Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto per un periodo di cinque anni dalla data in cui e' stato occupato per la prima volta. Nel caso delle piccole e medie imprese, i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati possono essere ridotti ad un minimo di tre anni. 5. L'intensita' degli aiuti non puo' superare i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria per gli aiuti a finalita' regionale per le regioni che beneficiano della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.». 3. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da «pari al» fino a «piccole e medie imprese» sono soppresse.