Art. 59 
 
                 Modifiche agli articoli 11, 13 e 15 
            della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 11  della  legge  regionale  23  dicembre
2000, n. 32, e' sostituito dal seguente: 
    «1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione
dei fondi comunitari e sullo sviluppo rurale  e  nel  rispetto  degli
orientamenti e dei regolamenti comunitari  in  materia  di  aiuti  di
Stato si applicano le disposizioni della presente  legge  agli  aiuti
concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su  fondi  propri  del
bilancio  della  Regione,  sia  in  regime  di  cofinanziamento,  con
particolare  riguardo  agli  aiuti  alle  imprese  previsti  nel  POR
2000/2006 e nei programmi operativi di attuazione dei regolamenti dei
fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013.». 
    2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.  13  della  legge  regionale  23
dicembre 2000, n. 32, sono sostituiti dai seguenti: 
    «2. Per investimento  iniziale  si  intende  un  investimento  in
attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di  un  nuovo
stabilimento,  l'ampliamento  di  uno  stabilimento   esistente,   la
diversificazione  della  produzione  di  uno  stabilimento  in  nuovi
prodotti aggiuntivi, un  cambiamento  fondamentale  del  processo  di
produzione complessivo di  uno  stabilimento  esistente.  Per  attivi
materiali si intendono gli attivi  relativi  a  terreni,  immobili  e
impianti o macchinari. In caso di acquisizione di  uno  stabilimento,
vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di  acquisto  di
attivi da terzi, purche' la transazione sia avvenuta a condizioni  di
mercato. Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti  da
trasferimenti  di  tecnologia  mediante  l'acquisto  di  diritti   di
brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.  Un
investimento di sostituzione  che  non  soddisfa  nessuna  di  queste
condizioni non rientra in questa  definizione.  Anche  l'acquisizione
degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento  puo'  essere
considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento
sia stato chiuso o sarebbe  stato  chiuso  qualora  non  fosse  stato
acquisito e venga comperato da un investitore indipendente. 
    3. Gli aiuti possono essere concessi qualora il  beneficiario  ne
abbia fatto domanda e l'autorita'  responsabile  della  gestione  del
regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto,
con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in  linea  di
principio le condizioni di ammissibilita' stabilite dal regime  prima
dell'avvio dei  lavori  del  progetto.  In  caso  di  aiuti  ad  hoc,
l'autorita' competente deve  aver  rilasciato  una  dichiarazione  di
intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei  lavori
sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte  della
commissione. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi  di
investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione, onde
garantire  che  l'investimento  sia   economicamente   redditizio   e
finanziariamente  solido  e  rispettare   il   massimale   di   aiuto
applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario
pari almeno al 25 per  cento  dei  costi  ammissibili,  o  attraverso
proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma  priva
di qualsiasi sostegno pubblico. 
    4. Gli aiuti sono subordinati alla condizione che  l'investimento
sia mantenuto per un periodo  minimo  di  cinque  anni  dopo  il  suo
completamento. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati  in  base
ai costi salariali, i posti di lavoro devono  essere  occupati  entro
tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato
attraverso l'investimento deve essere mantenuto  per  un  periodo  di
cinque anni dalla data in cui e' stato occupato per la  prima  volta.
Nel caso delle piccole e medie imprese,  i  periodi  quinquennali  di
mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati  possono
essere ridotti ad un minimo di tre anni. 
    5.  L'intensita'  degli  aiuti  non  puo'  superare  i  massimali
stabiliti dalla normativa  comunitaria  per  gli  aiuti  a  finalita'
regionale per le regioni che beneficiano della deroga di cui all'art.
87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.». 
    3. Al comma 1 dell'art. 15  della  legge  regionale  23  dicembre
2000, n. 32, le parole da «pari al» fino a «piccole e medie  imprese»
sono soppresse.