Art. 60 
 
                  Contratti di programma settoriali 
 
    1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  32
e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-bis (Contratti di programma settoriali). - 1. Gli  aiuti
di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi,  secondo
quanto previsto dall'art. 188, anche mediante contratti di  programma
settoriali per sostenere la realizzazione degli investimenti  di  cui
al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6  agosto  2008
(regolamento generale di esenzione per categoria),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. 
    2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  118  della  legge
regionale 6 maggio 2001,  n.  6  per  gli  investimenti  legati  allo
sviluppo integrato  del  territorio,  gli  assessori  regionali  sono
autorizzati  a   stipulare   contratti   di   programma   settoriali,
finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti diretti allo
sviluppo del territorio o aventi contenuto  innovativo,  in  coerenza
con le  linee  di  programmazione  regionale,  anche  utilizzando  le
risorse di propria competenza di derivazione statale o comunitaria. 
    3. La proposta  di  contratto  di  programma  ha  ad  oggetto  la
realizzazione di un progetto di investimento e puo' essere presentata
da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di  investimento,
ai   fini   del   presente   articolo,   si   intende   un'iniziativa
imprenditoriale, eventualmente attuata da piu' imprese,  per  la  cui
realizzazione  sono  necessari  uno  o  piu'   programmi   di   spesa
strettamente  connessi  e  funzionali  tra  loro.  Il  progetto  puo'
altresi'   prevedere   la   realizzazione   di    funzionali    opere
infrastrutturali, materiali ed immateriali,  finanziata  con  risorse
pubbliche. 
    4.  I  soggetti  beneficiari  delle  agevolazioni  previste   dal
contratto di programma sono l'impresa che propone  il  contratto  ed,
eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano
i programmi di spesa previsti dal progetto. 
    5. Il contratto di  programma  settoriale  puo'  essere  proposto
anche ai sensi della lettera b) dell'art. 181 della  legge  regionale
n. 6/2001. 
    6. L'importo complessivo delle  spese  ammissibili  previste  dal
progetto non e' inferiore a 15  milioni  di  euro,  ad  eccezione  di
quello relativo  alle  opere  infrastrutturali.  Fatto  salvo  quanto
stabilito per il programma presentato dal proponente, l'importo delle
spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non  puo'  essere
inferiore a 1,5 milioni di euro. 
    7. Il proponente, al  fine  di  garantire  la  semplificazione  e
l'accelerazione  delle  procedure  di  accesso   alle   agevolazioni,
presenta, gia' in sede di domanda, un business  plan  nel  quale  sia
dimostrata  la  sostenibilita'  tecnica,  economica   e   finanziaria
dell'iniziativa, siano indicate le fonti di copertura e  sia  fornita
la garanzia fidejussoria per un importo corrispondente  al  5%  della
quota a carico dell'impresa proponente. 
    8.  Per  la  gestione  degli  interventi  oggetto  del   presente
articolo,  l'assessorato  regionale  competente  e'   autorizzato   a
servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1,  della  legge
regionale 22 dicembre 2005,  n.  20;  ad  avvalersi  di  un  soggetto
selezionato ai sensi dell'art.  185,  ovvero  di  societa'  a  totale
partecipazione della Regione siciliana,  sulla  base  di  un'apposita
convenzione, predisposta dallo stesso assessorato,  tesa  ad  evitare
duplicazioni dell'attivita' istruttoria  ed  assicurare  snellezza  e
rapidita' procedurale; ad avvalersi, inoltre, di  esperti,  ai  sensi
dell'art. 185, comma 6, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli
interventi si riferiscono. 
    9. Con decreto dell'assessore regionale competente sono  definiti
i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  di  concessione  delle
agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di  programma
regionali e sono individuate,  tra  gli  stanziamenti  relativi  agli
aiuti previsti al comma 1 le risorse destinate al  finanziamento  dei
contratti di programma. 
    10. La Regione partecipa a contratti di programma statali  con  i
fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalita' analoghe. 
    11. I commi 5 e 7 del presente articolo si  applicano  anche  nel
caso dei contratti  di  programma  di  cui  all'art.  6  della  legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 23».