Art. 60 Contratti di programma settoriali 1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e' inserito il seguente: «Art. 14-bis (Contratti di programma settoriali). - 1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo quanto previsto dall'art. 188, anche mediante contratti di programma settoriali per sostenere la realizzazione degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 per gli investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio, gli assessori regionali sono autorizzati a stipulare contratti di programma settoriali, finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti diretti allo sviluppo del territorio o aventi contenuto innovativo, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando le risorse di propria competenza di derivazione statale o comunitaria. 3. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e puo' essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da piu' imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto puo' altresi' prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche. 4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto. 5. Il contratto di programma settoriale puo' essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell'art. 181 della legge regionale n. 6/2001. 6. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non e' inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dal proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro. 7. Il proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, presenta, gia' in sede di domanda, un business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, siano indicate le fonti di copertura e sia fornita la garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico dell'impresa proponente. 8. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'assessorato regionale competente e' autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, ovvero di societa' a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria ed assicurare snellezza e rapidita' procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti, ai sensi dell'art. 185, comma 6, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono. 9. Con decreto dell'assessore regionale competente sono definiti i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma. 10. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalita' analoghe. 11. I commi 5 e 7 del presente articolo si applicano anche nel caso dei contratti di programma di cui all'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23».