Art. 30 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del
commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce  le
norme generali alle quali i comuni si attengono nell'esercizio  delle
funzioni amministrative concernenti  il  commercio  abusivo  su  aree
pubbliche  o  su  aree  private  soggette  a  servitu'  di   pubblico
passaggio.