Art. 31 
 
                         Occupazioni abusive 
 
    1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed  aree
pubbliche  e  private  soggette  a  servitu'  di  pubblico  passaggio
effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive. 
    2.  Per  la  cessazione  delle  occupazioni  abusive  l'autorita'
comunale procede ai sensi dell'articolo 33.