Art. 33 
 
                              Sanzioni 
 
    1. A coloro che svolgono attivita' di commercio al  dettaglio  su
aree pubbliche  o  aree  private  soggette  a  servitu'  di  pubblico
passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano
le  sanzioni  amministrative  previste  all'articolo  29  del   d.lgs
114/1998 e la contestuale confisca delle merci. 
    2.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  1  l'agente  o  l'ufficiale
accertatore procede al sequestro cautelare delle  merci  e  trasmette
immediatamente  il   verbale   di   accertamento   e   di   sequestro
all'autorita' competente, dandone copia al trasgressore. 
    3. L'autorita' competente  emana  il  provvedimento  di  confisca
entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale. 
    4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte
o  consistenti  in  generi  merceologici  fungibili,  devono   essere
distrutte  entro  quarantotto  ore  dalla  confisca,  a   spese   del
trasgressore, salvo la  conservazione  di  un  campione  della  merce
stessa per fini giudiziari. 
    5.  Non  si  procede  a  confisca  delle  cose  sequestrate  o  a
distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza,
previa  audizione  personale  richiesta   senza   formalita',   anche
verbalmente,  dimostri  al  competente  ufficio  che  la  vendita   e
l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e  di
concessione. In tale caso le merci sono restituite. 
    6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in  beni  non
fungibili di cui il trasgressore non sia in grado  di  dimostrare  la
provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o  altro
magazzino allo scopo autorizzato e  dell'atto  di  deposito  e'  dato
immediato avviso nell'albo pretorio del comune; qualora entro  trenta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni  non
vengano reclamati dagli eventuali legittimi  proprietari,  il  comune
puo' procedere alla loro  distruzione  o,  nel  caso  di  consistente
valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica. 
    7. I generi alimentari  confiscati  se  mantenuti  in  confezione
integra, non in scadenza, prodotti e conservati  nel  rispetto  della
normativa  riguardante  l'igiene  degli  alimenti,  con   particolare
riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  155  (Attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari), devono essere donati in beneficenza. 
    8. L'autorita' competente ad applicare le sanzioni e' il  sindaco
del comune nel  quale  hanno  avuto  luogo  le  violazioni  od  altro
soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.