Art. 33 Sanzioni 1. A coloro che svolgono attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 29 del d.lgs 114/1998 e la contestuale confisca delle merci. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle merci e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorita' competente, dandone copia al trasgressore. 3. L'autorita' competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale. 4. Le merci confiscate ai sensi del comma 1, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari. 5. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalita', anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le merci sono restituite. 6. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito e' dato immediato avviso nell'albo pretorio del comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il comune puo' procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica. 7. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), devono essere donati in beneficenza. 8. L'autorita' competente ad applicare le sanzioni e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni od altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.