Art. 33 Funzioni del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale e' l'organo di rappresentanza democratica del popolo Veneto. 2. Il consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potesta' legislativa, nonche' la potesta' regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi. 3. Il consiglio, inoltre: a) discute il programma di governo presentato dal Presidente della Giunta, indicando in particolare gli indirizzi e i progetti ritenuti prioritari; b) approva i seguenti atti: 1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale; 2) programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l'attuazione; 3) documento di programmazione economica e finanziaria, elaborando, in coerenza con questo, gli indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo; 4) bilancio di previsione e rendiconto generale; 5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale ed europea; c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonche' ogni altra prestazione personale e patrimoniale; d) nomina i rappresentanti della Regione, in particolare nei casi in cui e' necessaria una rappresentanza sia della maggioranza sia della minoranza. Nomina altresi' gli altri rappresentanti, salvo i casi in cui la potesta' sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione; e) approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea; f) disciplina con legge le modalita' della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei; g) determina con legge le modalita' dell'attivita' di rilievo internazionale della Regione; h) ratifica con legge le intese concluse con le altre regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale; i) istituisce con legge i soggetti con personalita' giuridica dipendenti dalla Regione; l) presenta proposte di legge alle Camere; m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale; n) delibera le richieste al Governo ai fini della promozione dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; o) verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale; verifica la gestione complessiva dell'attivita' economica e finanziaria della Regione, la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo, i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, anche avvalendosi degli esiti dei controlli di cui agli articoli 60 e 61; p) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione; q) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione; r) formula atti d'indirizzo generale al Presidente della Giunta e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunita' regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le regioni e gli enti locali. 4. Nei casi in cui sia richiesta l'espressione di un parere dell'organo consiliare, tale parere deve essere reso secondo le modalita' stabilite nel regolamento. 5. Il Consiglio regionale puo' esprimere una censura nei confronti di un singolo componente della Giunta mediante mozione motivata ed approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti. A seguito dell'approvazione della mozione di censura, il Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le decisioni che intende assumere.