Art. 33 

				 
                  Funzioni del Consiglio regionale 

 
    1.  Il  Consiglio  regionale  e'   l'organo   di   rappresentanza
democratica del popolo Veneto. 
    2. Il consiglio determina l'indirizzo politico  e  amministrativo
della Regione e  ne  controlla  l'attuazione;  esercita  la  potesta'
legislativa, nonche' la  potesta'  regolamentare  non  attribuita  da
singole leggi regionali alla  Giunta;  adempie  alle  altre  funzioni
conferitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi. 
    3. Il consiglio, inoltre: 
      a) discute il programma di governo  presentato  dal  Presidente
della Giunta, indicando in particolare gli  indirizzi  e  i  progetti
ritenuti prioritari; 
      b) approva i seguenti atti: 
        1)  principi  e  indirizzi  generali   della   programmazione
regionale generale; 
        2) programma  regionale  di  sviluppo  e  piani  di  settore,
verificandone periodicamente l'attuazione; 
        3)  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria,
elaborando,  in  coerenza  con  questo,  gli  indirizzi  alla  Giunta
regionale per la predisposizione del bilancio preventivo; 
        4) bilancio di previsione e rendiconto generale; 
        5) atti con cui  la  Regione  partecipa  alla  programmazione
interregionale, nazionale ed europea; 
      c) istituisce e  disciplina  con  legge  i  tributi  regionali,
nonche' ogni altra prestazione personale e patrimoniale; 
      d) nomina i rappresentanti della Regione,  in  particolare  nei
casi in cui e' necessaria una rappresentanza  sia  della  maggioranza
sia della minoranza. Nomina altresi' gli altri rappresentanti,  salvo
i casi in cui la potesta' sia attribuita dalla legge ad altri  organi
della Regione; 
      e) approva annualmente la legge regionale europea e delibera  i
provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea; 
      f) disciplina con legge le modalita' della partecipazione della
Regione alla formazione degli atti normativi europei; 
      g) determina con legge le modalita' dell'attivita'  di  rilievo
internazionale della Regione; 
      h) ratifica con legge le intese concluse con le altre regioni e
formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati  e
delle intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati,  nelle
materie di competenza regionale; 
      i) istituisce con legge i soggetti con  personalita'  giuridica
dipendenti dalla Regione; 
      l) presenta proposte di legge alle Camere; 
      m) propone alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi o la
costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale; 
      n) delibera le richieste al Governo ai  fini  della  promozione
dei ricorsi o della costituzione in giudizio innanzi  alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea; 
      o) verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della
programmazione  pluriennale;   verifica   la   gestione   complessiva
dell'attivita' economica e finanziaria della Regione, la  rispondenza
degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo,  i
risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli
altri organismi di  diritto  pubblico  regionali,  anche  avvalendosi
degli esiti dei controlli di cui agli articoli 60 e 61; 
      p) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti
e degli organismi dipendenti dalla Regione; 
      q) delibera  su  ogni  altro  provvedimento  per  il  quale  la
Costituzione,  lo  statuto  o  la  legge  stabiliscono  la   generica
attribuzione alla Regione; 
      r) formula atti d'indirizzo generale al Presidente della Giunta
e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse per la comunita'
regionale o per quanto attiene ai rapporti con l'Unione  europea,  lo
Stato, le regioni e gli enti locali. 
    4. Nei casi in cui  sia  richiesta  l'espressione  di  un  parere
dell'organo consiliare, tale  parere  deve  essere  reso  secondo  le
modalita' stabilite nel regolamento. 
    5.  Il  Consiglio  regionale  puo'  esprimere  una  censura   nei
confronti di un singolo  componente  della  Giunta  mediante  mozione
motivata  ed  approvata  per  appello  nominale  a  maggioranza   dei
componenti. A seguito dell'approvazione della mozione di censura,  il
Presidente della Giunta comunica al Consiglio regionale le  decisioni
che intende assumere.