Art. 34 

				 
           Elezione e composizione del Consiglio regionale 

 
    1. Il Consiglio  regionale  e'  eletto  a  suffragio  universale,
libero,  diretto  e  segreto  dai  cittadini  iscritti  nelle   liste
elettorali dei comuni della Regione,  secondo  le  modalita'  fissate
dalla legge elettorale. 
    2. Il Consiglio regionale e' composto da un numero di consiglieri
determinato con un parametro di riferimento  di  uno  ogni  centomila
abitanti, secondo le modalita' individuate dalla legge elettorale,  e
comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresi'
parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale  e
il candidato alla carica di presidente che ha conseguito un numero di
voti  validi  immediatamente  inferiore  a   quello   del   candidato
proclamato eletto presidente. 
    3. La legge elettorale e' approvata a  maggioranza  assoluta  dei
componenti  del  Consiglio   regionale.   Al   fine   di   conseguire
l'equilibrio della rappresentanza  dei  sessi,  la  legge  elettorale
promuove condizioni di parita' per l'accesso alle cariche elettive.