Art. 34 Elezione e composizione del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale, libero, diretto e segreto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, secondo le modalita' fissate dalla legge elettorale. 2. Il Consiglio regionale e' composto da un numero di consiglieri determinato con un parametro di riferimento di uno ogni centomila abitanti, secondo le modalita' individuate dalla legge elettorale, e comunque non oltre un massimo di sessanta consiglieri. Fanno altresi' parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente. 3. La legge elettorale e' approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parita' per l'accesso alle cariche elettive.