Art. 35 Insediamento del Consiglio regionale 1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del consigliere anziano. In caso di mancata convocazione entro tale termine, il consiglio si intende convocato d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva. 2. Fino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente consiglio. 3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria del consiglio e' assunta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere anziano; fungono da segretari i due consiglieri piu' giovani di eta'.