Art. 35 

				 
                Insediamento del Consiglio regionale 

 
    1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo  non  oltre
il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
consigliere anziano. In  caso  di  mancata  convocazione  entro  tale
termine, il consiglio si  intende  convocato  d'ufficio  per  le  ore
dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva. 
    2. Fino al completamento delle operazioni di proclamazione  degli
eletti sono prorogati i poteri del precedente consiglio. 
    3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria  del  consiglio
e'  assunta,  fino  all'elezione  del  presidente,  dal   consigliere
anziano; fungono da segretari i due consiglieri piu' giovani di eta'.