Art. 36 Ufficio di presidenza 1. L'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dal Consiglio regionale nella prima riunione. 2. Il presidente del consiglio e' eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il presidente del consiglio e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. 3. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto. 4. Uno dei vicepresidenti, fatto salvo il caso in cui il presidente sia espresso dalle minoranze, ed uno dei segretari sono espressi dalle minoranze stesse. 5. Dopo trenta mesi si procede al rinnovo dell'ufficio di presidenza. 6. Il presidente o altri componenti dell'ufficio di presidenza cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo statuto, alla legge o al regolamento, con particolare riferimento al rispetto del principio di imparzialita' nell'adempimento delle funzioni istituzionali. La mozione e' presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del consiglio.