Art. 36 

				 
                        Ufficio di presidenza 

 
    1. L'ufficio di presidenza, costituito  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dal Consiglio  regionale
nella prima riunione. 
    2. Il presidente del consiglio e' eletto a scrutinio  segreto,  a
maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio. Qualora  nelle
prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il presidente
del consiglio e' eletto a maggioranza  assoluta  dei  componenti  del
consiglio. 
    3. I  vicepresidenti  e  i  segretari  sono  eletti  a  scrutinio
segreto. 
    4. Uno  dei  vicepresidenti,  fatto  salvo  il  caso  in  cui  il
presidente sia espresso dalle minoranze, ed uno  dei  segretari  sono
espressi dalle minoranze stesse. 
    5. Dopo  trenta  mesi  si  procede  al  rinnovo  dell'ufficio  di
presidenza. 
    6. Il presidente o altri componenti  dell'ufficio  di  presidenza
cessano dalla carica in  caso  di  approvazione  di  una  mozione  di
decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti
ad essi attribuiti in base allo statuto, alla legge o al regolamento,
con  particolare   riferimento   al   rispetto   del   principio   di
imparzialita'  nell'adempimento  delle  funzioni  istituzionali.   La
mozione e' presentata da almeno un terzo dei consiglieri e  approvata
dai due terzi dei componenti del consiglio.