Art. 38 

				 
                        Consiglieri regionali 

 
    1. I consiglieri  regionali  rappresentano  l'intera  Regione  ed
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 
    2. I consiglieri partecipano alle sedute del  consiglio  e  delle
commissioni di cui fanno parte. 
    3. I consiglieri non possono essere chiamati a  rispondere  delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.