Art. 38 Consiglieri regionali 1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. 2. I consiglieri partecipano alle sedute del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte. 3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.