Art. 39 Prerogative del consigliere regionale 1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del consiglio salvo i casi espressamente riservati dallo statuto ad altri organi. Ha facolta' di presentare interrogazioni anche a risposta immediata, interpellanze e mozioni. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze e' obbligatoria; il regolamento disciplina le modalita' per garantire tempi definiti per la relativa trattazione in Consiglio regionale. 2. A ogni consigliere sono assicurate le condizioni e sono imposti i doveri per il migliore esercizio del mandato e per la salvaguardia del prestigio dell'istituzione di cui fa parte. 3. Nell'esercizio della funzione ispettiva, ogni consigliere ha diritto di conoscere lo stato dell'amministrazione regionale e degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, in particolare per quanto attiene alla erogazione dei servizi. 4. Ogni consigliere ha diritto di accedere agli uffici della Regione e degli organismi di diritto pubblico da essa dipendenti, partecipati o vigilati e di ottenere dal Presidente della Giunta, dalla Giunta e da tali uffici, anche attraverso l'uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge. I diritti di accesso sono esercitati in conformita' ai principi di proporzionalita' e di ragionevolezza, nel rispetto del buon andamento degli uffici. Il regolamento disciplina le modalita' e i tempi del rilascio dei documenti e le conseguenze dell'eventuale diniego. 5. I consiglieri esercitano inoltre ogni altra funzione ad essi attribuita dalla Costituzione, dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti. 6. La legge regionale stabilisce l'ammontare delle indennita' che spettano ai consiglieri, anche in relazione alle funzioni e alle attivita' concretamente svolte.