Art. 40 

				 
                 Presidente del consiglio regionale 

 
    1. Il presidente del consiglio regionale: 
      a) rappresenta il consiglio, lo convoca e ne dirige  i  lavori,
secondo le modalita' previste dal regolamento; 
      b) cura le relazioni istituzionali del consiglio; 
      c) garantisce il rispetto dello statuto e del regolamento; 
      d) esercita ogni altra funzione  attribuitagli  dallo  statuto,
dalle leggi e dal regolamento.