Art. 40 Presidente del consiglio regionale 1. Il presidente del consiglio regionale: a) rappresenta il consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalita' previste dal regolamento; b) cura le relazioni istituzionali del consiglio; c) garantisce il rispetto dello statuto e del regolamento; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dalle leggi e dal regolamento.