Art. 41 

				 
                 Funzioni dell'ufficio di presidenza 

 
    1. L'ufficio di presidenza: 
      a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti; 
      b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri; 
      c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari
in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei gruppi consiliari; 
      d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione
degli uffici consiliari e  verifica  annualmente  i  risultati  della
gestione; 
      e) amministra  i  fondi  stanziati  per  il  funzionamento  del
consiglio; 
      f) esercita tutte le altre funzioni  che  gli  sono  attribuite
dallo statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento. 
    2. L'ufficio di presidenza riferisce al consiglio, periodicamente
e su richiesta di un quinto dei consiglieri,  sull'adempimento  delle
proprie funzioni; risponde alle richieste dei consiglieri.  I  membri
dell'ufficio di presidenza rispondono dell'attivita' svolta ai  sensi
del comma 5 dell'art. 36.