Art. 41 Funzioni dell'ufficio di presidenza 1. L'ufficio di presidenza: a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti; b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri; c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei gruppi consiliari; d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione; e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del consiglio; f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento. 2. L'ufficio di presidenza riferisce al consiglio, periodicamente e su richiesta di un quinto dei consiglieri, sull'adempimento delle proprie funzioni; risponde alle richieste dei consiglieri. I membri dell'ufficio di presidenza rispondono dell'attivita' svolta ai sensi del comma 5 dell'art. 36.