Art. 42 Gruppi consiliari 1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare. 2. Il regolamento disciplina le modalita' per la costituzione dei gruppi e per l'adesione dei singoli consiglieri. I gruppi sono composti da almeno tre consiglieri, fatti salvi i casi del gruppo misto e dei gruppi formati dagli unici eletti in liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale regionale. 3. L'ufficio di presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del consiglio. I mutamenti sopravvenuti nel corso della legislatura non comportano aumento delle risorse e del personale complessivamente assegnati.