Art. 42 

				 
                          Gruppi consiliari 

 
    1. Ogni  consigliere  regionale  deve  appartenere  a  un  gruppo
consiliare. 
    2. Il regolamento disciplina le modalita' per la costituzione dei
gruppi e per  l'adesione  dei  singoli  consiglieri.  I  gruppi  sono
composti da almeno tre consiglieri, fatti salvi  i  casi  del  gruppo
misto e dei gruppi formati dagli unici  eletti  in  liste  che  hanno
partecipato alla consultazione elettorale regionale. 
    3. L'ufficio di presidenza  assegna  ai  gruppi  consiliari,  per
l'esercizio  delle  loro  funzioni,  adeguate  risorse   finanziarie,
strumentali e di  personale.  Le  risorse  finanziarie  assegnate  ai
gruppi sono a carico dei fondi stanziati  per  il  funzionamento  del
consiglio. I mutamenti sopravvenuti nel corso della  legislatura  non
comportano aumento delle risorse  e  del  personale  complessivamente
assegnati.