Art. 43 Commissioni consiliari 1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini. 2. Il regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari. 3. Il presidente e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto. 4. Il consiglio puo' altresi' istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali, senza oneri aggiuntivi. 5. Le commissioni si avvalgono del personale del consiglio alle stesse assegnato e possono ricorrere all'attivita' di esperti da esse designati.