Art. 43 

				 
                       Commissioni consiliari 

 
    1. Il  Consiglio  regionale  istituisce  commissioni  permanenti,
competenti per gruppi di materie affini. 
    2. Il regolamento disciplina il  numero,  la  composizione  e  le
modalita'  di  funzionamento   delle   commissioni,   garantendo   la
partecipazione di tutti i gruppi consiliari. 
    3. Il presidente e gli altri componenti  della  Giunta  hanno  il
diritto e, se richiesti, l'obbligo di  partecipare  ai  lavori  delle
commissioni, senza diritto di voto. 
    4. Il consiglio puo' altresi'  istituire  commissioni  temporanee
per lo studio di problemi speciali, senza oneri aggiuntivi. 
    5. Le commissioni si avvalgono del personale del  consiglio  alle
stesse assegnato e possono ricorrere all'attivita' di esperti da esse
designati.