Art. 45 Funzioni d'inchiesta delle commissioni 1. Il Consiglio regionale puo' affidare a commissioni permanenti il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attivita' e sulla gestione amministrativa degli enti strumentali e degli organismi di diritto pubblico regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale. 2. In casi eccezionali il Consiglio regionale puo' istituire commissioni speciali d'inchiesta cui affidare i compiti di cui al comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i compiti, le materie, la composizione della commissione, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalita' di funzionamento stabilite. La presidenza e' affidata ad un componente di minoranza.