Art. 45 

				 
               Funzioni d'inchiesta delle commissioni 

 
    1. Il Consiglio regionale puo' affidare a commissioni  permanenti
il compito di svolgere inchieste  sulla  gestione  amministrativa  di
competenza regionale, sull'attivita' e sulla gestione  amministrativa
degli  enti  strumentali  e  degli  organismi  di  diritto   pubblico
regionali  e,  in  generale,  su  fatti  e  situazioni  di  rilevante
interesse regionale. 
    2. In casi eccezionali  il  Consiglio  regionale  puo'  istituire
commissioni speciali d'inchiesta cui affidare i  compiti  di  cui  al
comma 1. Con la deliberazione istitutiva sono individuati i  compiti,
le materie, la composizione della commissione,  tenendo  conto  della
consistenza numerica dei  gruppi  consiliari  e  delle  modalita'  di
funzionamento stabilite. La presidenza e' affidata ad  un  componente
di minoranza.