Art. 46 

				 
                  Autonomia del Consiglio regionale 

 
    1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa,
amministrativa e contabile, che esercita a norma dello statuto e  del
regolamento, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio. 
    2. Il Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito
in uno specifico e separato ruolo organico. 
    3. Le dotazioni di risorse  finanziarie  e  di  personale  devono
essere in grado di consentire al consiglio di espletare adeguatamente
le  funzioni  ad  esso  attribuite,   con   particolare   riferimento
all'esercizio  della  funzione  legislativa,  della  valutazione   di
impatto della regolazione, dei risultati conseguiti nell'applicazione
delle leggi approvate.