Art. 46 Autonomia del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello statuto e del regolamento, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio. 2. Il Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico. 3. Le dotazioni di risorse finanziarie e di personale devono essere in grado di consentire al consiglio di espletare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite, con particolare riferimento all'esercizio della funzione legislativa, della valutazione di impatto della regolazione, dei risultati conseguiti nell'applicazione delle leggi approvate.