Art. 49 

				 
                Convocazione del Consiglio regionale 

 
    1.  Il  Consiglio  regionale  e'  convocato  per  iniziativa  del
presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un  quarto
dei componenti del consiglio. 
    2. La convocazione e' disposta dal presidente del  consiglio  con
preavviso  di  almeno  cinque  giorni;  in  caso   di   urgenza,   la
convocazione puo' essere disposta con preavviso di  quarantotto  ore.
L'atto di convocazione contiene l'ordine del giorno  della  riunione;
contestualmente la relativa documentazione e'  messa  a  disposizione
dei consiglieri. 
    3. Il presidente del consiglio e' tenuto a convocare  l'assemblea
qualora lo richiedano il Presidente della  Giunta  o  un  quarto  dei
componenti del consiglio. Se il presidente non provvede  entro  dieci
giorni, l'assemblea si riunisce  di  diritto  il  quinto  giorno  non
festivo immediatamente successivo.