Art. 49 Convocazione del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale e' convocato per iniziativa del presidente o su richiesta del Presidente della Giunta o di un quarto dei componenti del consiglio. 2. La convocazione e' disposta dal presidente del consiglio con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione puo' essere disposta con preavviso di quarantotto ore. L'atto di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione; contestualmente la relativa documentazione e' messa a disposizione dei consiglieri. 3. Il presidente del consiglio e' tenuto a convocare l'assemblea qualora lo richiedano il Presidente della Giunta o un quarto dei componenti del consiglio. Se il presidente non provvede entro dieci giorni, l'assemblea si riunisce di diritto il quinto giorno non festivo immediatamente successivo.