Art. 50 

				 
                   Sedute del Consiglio regionale 

 
    1. Le sedute del Consiglio regionale  sono  pubbliche,  tranne  i
casi stabiliti dal regolamento. 
    2.  Il  regolamento  garantisce  la  piu'  ampia  informazione  e
pubblicita' dei lavori consiliari. 
    3. Il consiglio delibera validamente  con  la  presenza  in  aula
della maggioranza assoluta dei componenti e con  il  voto  favorevole
della  maggioranza  dei  presenti.  Sono  fatte  salve   le   diverse
maggioranze  stabilite  dalla  Costituzione,   dallo   statuto,   dal
regolamento e dalle leggi. 
    4. Le deliberazioni  del  consiglio  sono  adottate  a  scrutinio
palese e, quando lo richiedono tre  consiglieri,  con  votazione  per
appello nominale. Il verbale delle sedute riporta i voti espressi dai
singoli  consiglieri  nelle  votazioni   a   scrutinio   palese.   Il
regolamento stabilisce i casi in cui si procede a scrutinio segreto. 
    5. Salvo i casi di giustificati motivi, i componenti della Giunta
regionale hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle  sedute  del
consiglio.