Art. 50 Sedute del Consiglio regionale 1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi stabiliti dal regolamento. 2. Il regolamento garantisce la piu' ampia informazione e pubblicita' dei lavori consiliari. 3. Il consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo statuto, dal regolamento e dalle leggi. 4. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a scrutinio palese e, quando lo richiedono tre consiglieri, con votazione per appello nominale. Il verbale delle sedute riporta i voti espressi dai singoli consiglieri nelle votazioni a scrutinio palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui si procede a scrutinio segreto. 5. Salvo i casi di giustificati motivi, i componenti della Giunta regionale hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio.