Art. 41.
                            Compensi Istat
 
   1. E' consentita la corresponsione, da parte dell'Istat e di altri
enti a organismi pubblici autorizzati per legge o  per  provvedimento
amministrativo,  per  il tramite degli enti di cui al precedente art.
1, di specifici compensi al personale per le prestazioni  connesse  a
indagini  periodiche  e  attivita'  di  settore rese in orario non di
ufficio, in deroga ai limiti di cui all'art. 16.