Art. 43.
               Documentazione dello stato di infermita'
 
   1.  Il  dipendente  che  per  malattia  non  sia  in condizione di
prestare  servizio  deve   darne   tempestiva   comunicazione   anche
telefonica nella stessa giornata all'Amministrazione e trasmettere il
certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
   2.  E' abrogato il comma ottavo dell'art. 11 della legge regionale
24 agosto 1979, n. 65.