Art. 43. Documentazione dello stato di infermita' 1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata all'Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza. 2. E' abrogato il comma ottavo dell'art. 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.