Art. 44.
                         Trattamento a regime
 
   1. Al personale destinatario della presente legge iscritto a forme
esclusive,  sostitutive  o  esonerative  dell'assicurazione  generale
obbligatoria,  che  cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta' o
di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente  assoluta,
i  nuovi  stipendi  hanno  effetto  sul trattamento di pensione negli
importi  effettivamente  corrisposti  alla  data  di  cessazione  dal
servizio  e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1
gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.