Art. 45.
                        Conglobamento di quote
                 dell'indennita' integrativa speciale
 
   1.  Con  decorrenza  30  giugno 1988 e' conglobata nello stipendio
iniziale del livello in godimento  alla  stessa  data  una  quota  di
indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
   2.   Con   la   medesima   decorrenza  la  misura  dell'indennita'
integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di
L. 1.081.000 annue lorde.
   3.  Nei  confronti  del  personale,  iscritto  alle casse pensioni
dell'istituto di previdenza,  cessato  dal  servizio  con  decorrenza
successiva  al  30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa
speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio  1959,
n.  324,  e  successive  modificazioni e integrazioni, ai titolari di
pensione diretta,  e'  ridotta  a  cura  della  competente  direzione
provinciale  del  tesoro  dell'importo  lordo  mensile, di L. 72.067.
Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa  speciale  e'
sospesa  o non spetta, e' portato in detrazione dalla pensione dovuta
all'interessato.
   4.  Ai  titolari  di  pensione  di reversibilita' aventi causa del
personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza,
collocato  in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto
in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la  riduzione
dell'importo  lordo  mensile  di  L. 72.067 va operata in proporzione
dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante,  osservando
le  stesse  modalita'  di  cui al comma precedente. Se la pensione di
reversibilita'  e'  attribuita  a  piu'  compartecipi,  la   predetta
riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun
partecipe.