Art. 47. Patrocinio legale 1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza esecutiva di condanna per fatti commessi per dolo o per colpa grave, la Regione ripetera' dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.