Art. 47.
                          Patrocinio legale
 
   1.  La Regione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove
si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita'  civile
o  penale  nei  confronti  di  un  suo  dipendente  per  fatti o atti
direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento
dei  compiti  d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che
non sussista  conflitto  di  interessi,  ogni  onere  di  difesa  sin
dall'apertura  del procedimento facendo assistere il dipendente da un
legale di comune gradimento.
   2.  In  caso  di sentenza esecutiva di condanna per fatti commessi
per dolo o per colpa grave, la Regione ripetera' dal dipendente tutti
gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.