Art. 48. Professionisti legali 1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, per i dipendenti dell'ente che prestino attivita' professionale legale per la Regione, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato abilitato al patrocinio avanti le magistrature superiori e' riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nell'art. 28 della presente legge da aggiungere al salario di anzianita'. 2. Al predetto personale spettano altresi' i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.