Art. 49.
            Affidamento di funzioni di qualifica superiore
 
   1.  In  caso  di vacanza dal posto di responsabile delle strutture
individuate dall'assetto  organizzativo  regionale,  o  nei  casi  di
assenza  del  titolare,  ivi  compreso  quello per mandato politico o
incarico sindacale, qualora non sia possibile attribuire le  funzioni
ad  altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse
possono essere transitoriamente assegnate con delibera  di  Giunta  a
dipendente  di  qualifica  immediatamente  inferiore  che deve essere
prescelto, di norma,  nell'ambito  del  personale  appartenente  alla
stessa struttura organizzativa.
   2.  In  caso  di  vacanza  del  posto,  le funzioni possono essere
affidate a condizione che siano avviate le procedure per la  relativa
copertura del posto fino all'espletamento della stessa e comunque per
un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.
   3.  L'incarico  di  espletamento  delle  funzioni  di  un posto di
qualifica superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso.
   4.   Qualora   l'incarico,  formalmente  conferito,  abbia  durata
superiore ai trenta giorni, va attribuito  al  dipendente  incaricato
solamente  un  compenso  computato sulla differenza tra i trattamenti
economici iniziali delle due qualifiche.