Art. 50.
                     Arricchimento professionale
 
   1.   In   via   sperimentale  ai  fini  della  specializzazione  e
riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione
alla  introduzione  di processi di innovazione tecnologica volti a un
suo ottimale delle risorse e per migliorare la qualita' dei servizi e
l'efficacia  dei  risultati, la Regione, previa contrattazione con le
organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative,   potra'
organizzare  direttamente,  ovvero  avvalendosi  di  organismi  anche
privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.
   2.  Tali  corsi  dovranno concludersi con esame selettivo finale e
agli stessi potra' partecipare il  personale  dipendente  interessato
operativamente   alla  innovazione,  compreso  tra  la  qualifica  di
operatore e la qualifica di istruttore direttivo, nel limite  massimo
annuo del 3% della dotazione organica.
   3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere
a obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma  quinto  dell'art.
8,  dovra'  essere  previsto,  accanto  agli  altri,  un  particolare
parametro    aggiuntivo    a    riconoscimento    e     remunerazione
dell'arricchimento  professionale  dimostrato,  in particolare, nella
efficace  utilizzazione  di  sistemi  e  strumenti   tecnologicamente
avanzati.