Art. 53. Trattamento economico dei dirigenti delle segreterie regionali 1. L'art. 19 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 e' cosi' sostituito: "Al trattamento economico cosi' come fissato rispettivamente, per i segretari generali, i dirigenti di segreteria regionale e gli assistenti saranno applicati gli stessi futuri miglioramenti economici stabiliti a favore dei dirigenti generali dello Stato".