Art. 43. Istituzione dell'albo 1.E' istituito presso l'ufficio provveditorato del dipartimento finanze bilancio e patrimonio l'albo dei fornitori della Regione. 2. I fornitori son classificati nell'albo per categorie merceologiche e secondo l'importo massimo delle forniture che possono assumere. 3. L'individuazione delle categorie merceologiche, nonche' la modalita' delle stesse, e' disposta con deliberazione della giunta regionale. 4. Le classi inerenti agli importi sono le seguenti: I - sino a L. 100.000.000; II - sino a L. 300.000.000; III - sino a L. 500.000.000; IV - sino a L. 1.000.000.000; V - sino a L. 3.000.000.000. 5. L'iscrizione all'albo dei fornitori e' obbligatoria sia per essere ammessi a partecipare alle gare indette dalla Regionale, salvo quanto previsto dal precedente art. 10, sia per la stipulazione di contratti a trattativa privata per importi superiori a L. 5.000.000, sempreche' i contratti abbiano per oggetto forniture di beni o servizi inclusi nelle categorie merceologiche individuate a norma del precedente terzo comma. 6. L'elenco degli iscritti all'albo ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ufficio provveditorato, cui spetta anche la tenuta dell'albo.