Art. 43.
                        Istituzione dell'albo
 
   1.E'  istituito  presso  l'ufficio provveditorato del dipartimento
finanze bilancio e patrimonio l'albo dei fornitori della Regione.
   2.   I   fornitori   son   classificati  nell'albo  per  categorie
merceologiche e secondo l'importo massimo delle forniture che possono
assumere.
   3.  L'individuazione  delle  categorie  merceologiche,  nonche' la
modalita' delle stesse, e' disposta con  deliberazione  della  giunta
regionale.
   4. Le classi inerenti agli importi sono le seguenti:
    I - sino a L. 100.000.000;
    II - sino a L. 300.000.000;
    III - sino a L. 500.000.000;
    IV - sino a L. 1.000.000.000;
    V - sino a L. 3.000.000.000.
   5.  L'iscrizione  all'albo  dei  fornitori e' obbligatoria sia per
essere ammessi a partecipare alle gare indette dalla Regionale, salvo
quanto  previsto  dal  precedente art. 10, sia per la stipulazione di
contratti a trattativa privata per importi superiori a L.  5.000.000,
sempreche'  i  contratti  abbiano  per  oggetto  forniture  di beni o
servizi inclusi nelle categorie merceologiche individuate a norma del
precedente terzo comma.
   6.  L'elenco  degli  iscritti all'albo ed i relativi aggiornamenti
sono  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  a  cura
dell'ufficio provveditorato, cui spetta anche la tenuta dell'albo.