Art. 45.
                   Requisiti d'ordine generale per
                        la iscrizione all'albo
 
   1.  Possono  chiedere  l'iscrizione  all'albo  dei fornitori della
Regione gli  imprenditori  che  posseggano  i  requisiti  generali  e
speciali richiesti dalla presente legge.
   2. I requisiti di ordine generale per l'iscrizione sono:
     a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alle CEE;
     b)  assenza  di  precedenti  penali  per  un  reato  che  incida
gravemente sulla moralita' professionale; se il direttore commerciale
o tecnico e' persona diversa dal rappresentante legale o dal titolare
dell'impresa, i requisiti suddetti debbono riferirsi ad entrambi;
     c) iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato ed
agricoltura per le categorie merceologiche o forniture di servizi per
le quali si richiede la iscrizione nell'albo regionale;
     d)  assenza di infrazioni, accertate dalle autorita' competenti,
agli obblighi concernenti il pagamento  di  contributi  sociali,  dei
tributi  e  l'applicazione  dei  contratti di lavoro e delle norme di
collocamento.
   3. Il possesso dei requisiti suddetti dovra' essere comprovato con
idonea certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data  non
anteriore ai tre mesi dalla domanda di iscrizione nell'albo.