Art. 45. Requisiti d'ordine generale per la iscrizione all'albo 1. Possono chiedere l'iscrizione all'albo dei fornitori della Regione gli imprenditori che posseggano i requisiti generali e speciali richiesti dalla presente legge. 2. I requisiti di ordine generale per l'iscrizione sono: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente alle CEE; b) assenza di precedenti penali per un reato che incida gravemente sulla moralita' professionale; se il direttore commerciale o tecnico e' persona diversa dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa, i requisiti suddetti debbono riferirsi ad entrambi; c) iscrizione alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura per le categorie merceologiche o forniture di servizi per le quali si richiede la iscrizione nell'albo regionale; d) assenza di infrazioni, accertate dalle autorita' competenti, agli obblighi concernenti il pagamento di contributi sociali, dei tributi e l'applicazione dei contratti di lavoro e delle norme di collocamento. 3. Il possesso dei requisiti suddetti dovra' essere comprovato con idonea certificazione rilasciata dagli uffici competenti in data non anteriore ai tre mesi dalla domanda di iscrizione nell'albo.