Art. 46. Requisiti d'ordine speciale 1. I requisiti d'ordine speciale per l'iscrizione all'albo sono la capacita' tecnica e quella finanziaria ed economica. 2. La capacita' tecnica deve essere documentata mediante: a) titoli di studio ed eventuali titoli di specializzazione dell'imprenditore o del dirigente dell'impresa; b) l'elenco delle eventuali prestazioni e degli eventuali servizi resi con l'indicazione del committente, della durata e dell'esito degli stessi da dimostrarsi se resi allo Stato o ad enti pubblici, mediante certificazioni rilasciate dagli stessi, se rese ai privati, con attestazioni emesse da questi; c) la descrizione dell'attrezzatura tecnica dell'impresa; d) l'indicazione dell'eventuale organico medio annuo dell'impresa, del numero dei dirigenti e dei tecnici in specie di quelli incaricati dei controlli di qualita' delle forniture e, se trattasi di cooperative, del numero dei soci. 3. La capacita' finanziaria ed economica deve essere comprovata mediante uno o piu' dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti delle scritture contabili riassuntive o certificazioni del volume di affari ai fini dell'I.V.A.; c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture effettuate nell'anno precedente; d) dichiarazione dell'ufficio delle imposte dalla quale risulti l'importo del reddito per il quale l'imprenditore e' stato iscritto nei ruoli fiscali nell'anno precedente alla domanda di iscrizione in relazione alla attivita' imprenditoriale svolta o altra apposita dichiarazione qualora il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo. 4. Se l'impresa e' costituita in societa', deve, altresi', esibire copia autentica dell'atto costitutivo e degli eventuali atti successivi che abbiano modificato o integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto nonche' un certificato di cancelleria del tribunale competente con data non anteriore a due mesi dalla domanda, attestante che l'impresa non trovasi in stato di liquidazione o di fallimento e che la medesima non ha presentato domanda di concordato e non ha subito procedure fallimentari o di concordato nel quinquennio anteriore. 5. Certificato generale del casellario giudiziale riferito: a) a tutti i componenti se trattasi di societa' in nome collettivo; b) a tutti i soci accomandatari se trattasi di societa' in accomandita semplice; c) agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo di societa'. 6. I certificati di cui ai precedenti commi quattro e cinque debbono essere esibiti anche dagli imprenditori commerciali.