Art. 46.
                     Requisiti d'ordine speciale
 
   1. I requisiti d'ordine speciale per l'iscrizione all'albo sono la
capacita' tecnica e quella finanziaria ed economica.
   2. La capacita' tecnica deve essere documentata mediante:
     a)  titoli  di  studio  ed  eventuali titoli di specializzazione
dell'imprenditore o del dirigente dell'impresa;
     b)  l'elenco  delle  eventuali  prestazioni  e  degli  eventuali
servizi resi  con  l'indicazione  del  committente,  della  durata  e
dell'esito  degli  stessi da dimostrarsi se resi allo Stato o ad enti
pubblici, mediante certificazioni rilasciate dagli stessi, se rese ai
privati, con attestazioni emesse da questi;
     c) la descrizione dell'attrezzatura tecnica dell'impresa;
     d)    l'indicazione    dell'eventuale   organico   medio   annuo
dell'impresa, del numero dei dirigenti e dei  tecnici  in  specie  di
quelli  incaricati  dei  controlli  di qualita' delle forniture e, se
trattasi di cooperative, del numero dei soci.
   3.  La  capacita'  finanziaria ed economica deve essere comprovata
mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
     a) idonee dichiarazioni bancarie;
     b)  bilanci  o  estratti delle scritture contabili riassuntive o
certificazioni del volume di affari ai fini dell'I.V.A.;
     c)  dichiarazione  concernente l'importo globale delle forniture
effettuate nell'anno precedente;
     d)  dichiarazione dell'ufficio delle imposte dalla quale risulti
l'importo del reddito per il quale l'imprenditore e'  stato  iscritto
nei  ruoli fiscali nell'anno precedente alla domanda di iscrizione in
relazione alla attivita'  imprenditoriale  svolta  o  altra  apposita
dichiarazione qualora il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo.
   4. Se l'impresa e' costituita in societa', deve, altresi', esibire
copia  autentica  dell'atto  costitutivo  e  degli   eventuali   atti
successivi  che  abbiano  modificato  o  integrato  l'atto medesimo e
l'annesso statuto nonche' un certificato di cancelleria del tribunale
competente   con  data  non  anteriore  a  due  mesi  dalla  domanda,
attestante che l'impresa non trovasi in stato di  liquidazione  o  di
fallimento  e che la medesima non ha presentato domanda di concordato
e  non  ha  subito  procedure  fallimentari  o  di   concordato   nel
quinquennio anteriore.
   5. Certificato generale del casellario giudiziale riferito:
     a)  a  tutti  i  componenti  se  trattasi  di  societa'  in nome
collettivo;
     b)  a  tutti  i  soci  accomandatari  se trattasi di societa' in
accomandita semplice;
   c) agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per ogni
altro tipo di societa'.
   6.  I  certificati  di  cui  ai  precedenti commi quattro e cinque
debbono essere esibiti anche dagli imprenditori commerciali.