Art. 47.
                         Iscrizione all'albo
 
   1.  La  giunta  regionale, entro trenta giorni dalla presentazione
della domanda, decide  sull'iscrizione,  su  conforme  parere  di  un
comitato  di  tre  esperti  di  elevata  qualificazione professionale
designati  dall'Assessore  al  bilancio  finanze  e  patrimonio;   e'
chiamato  a  presiedere  il  comitato  il  responsabile  dell'ufficio
provveditorato del dipartimento bilancio, finanze e patrimonio.
   2.  L'assessore  al  dipartimento  bilancio  finanze e patrimonio,
entro i successivi trenta giorni, dispone l'iscrizione  all'albo  con
l'indicazione delle categorie merceologiche e della classe alle quali
l'iscrizione si riferisce.
   3. L'iscrizione ad una classe consente la partecipazione alle gare
per gli importi previsti nelle classi inferiori.
   4.  L'accoglimento  o  la  reiezione  della  domanda e' comunicata
all'interessato entro i successivi trenta giorni.