Art. 47. Iscrizione all'albo 1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, decide sull'iscrizione, su conforme parere di un comitato di tre esperti di elevata qualificazione professionale designati dall'Assessore al bilancio finanze e patrimonio; e' chiamato a presiedere il comitato il responsabile dell'ufficio provveditorato del dipartimento bilancio, finanze e patrimonio. 2. L'assessore al dipartimento bilancio finanze e patrimonio, entro i successivi trenta giorni, dispone l'iscrizione all'albo con l'indicazione delle categorie merceologiche e della classe alle quali l'iscrizione si riferisce. 3. L'iscrizione ad una classe consente la partecipazione alle gare per gli importi previsti nelle classi inferiori. 4. L'accoglimento o la reiezione della domanda e' comunicata all'interessato entro i successivi trenta giorni.